Come tutte le etichette dei prodotti alimentari, anche quella dell’olio rappresenta una sorta di carta d’identità del prodotto. È importante saperla leggere correttamente.
Le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva sono le seguenti:
- Denominazione di vendita: Le denominazioni di vendita, che possono essere utilizzate per le rispettive categorie di olio, sono le seguenti:
1.
• «Olio Extra vergine di oliva»
• «Olio di oliva vergine»
• «Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
• «Olio di sansa di oliva » - Designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine): lo Stato in cui sono state raccolte le olive e lo Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite.
2.
- Informazione sulla categoria di olio: ogni tipo di olio deve riportare in etichetta una dicitura precisa. Quella dell’olio extra vergine di oliva, ad esempio, è: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».
3.
- Quantità netta: può essere espressa, a scelta dell’operatore, in litri (simbolo L o l), in centilitri (simbolo cl) o in millilitri (simbolo ml).
4.
- Termine minimo di conservazione: la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
5.
- Condizioni particolari di conservazione: le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto.
6.
- Nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto.
7.
- Lotto: l’indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione è indicato con il giorno, il mese e l’anno.
8.
- Dichiarazione nutrizionale, che riguarda il valore energetico, e la quantità di grassi, carboidrati, sale, fibre, proteine, vitamine e sali minerali.
9.
- Campagna di raccolta: solo se il 100% dell’olio contenuto nella confezione proviene dalla stessa raccolta.
10.
- Sede dello stabilimento di confezionamento: Se il confezionamento è svolto da una ditta diversa dal responsabile commerciale non è necessario indicare anche il nome del confezionatore.
11.